Descrizione

Art. 13 c. 1 lett. b,c – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.

  • Dirigenza: Dirigenti
  • Organizzazione didattica: Organigramma
  • Ufficio relazioni con il pubblico: URP segreteria
  • Misure organizzative ai sensi della Direttiva della Funzione Pubblica n°14-2011
  • Piano di lavoro ATA 2014-2015: Piano di lavoro ATA
  • Assegnazione dei Collaboratori scolastici: Collaboratori scolastici
  • Organi collegiali: Organi collegiali

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 13, c.1, lett. b,c
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