Circolare 6

Disposizione dirigenziale sul divieto di fumo

Disposizione dirigenziale sul divieto di fumo


Al personale dell’istituto scolastico
Agli studenti
Agli esercenti la responsabilità genitoriale
Ai tutti coloro che accedono nell’istituto scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Viste le disposizioni normative in materia ed in specie:

Vista la L. 24 novembre 1981, n. 689;

Visto l’art. 52 punto 20 della Legge 28/12/2001, n. 448;

Visto l’art. 51 della Legge 16/01/2003, n. 3;

Visto l’Accordo Stato Regioni (24035/2318) 16/12/04;

Visto l’art. 28 comma 2 lett. d del Decreto Legislativo 9/04/2008, n. 81;

Visto il D.L. 12.09.2013, n. 104;

Visto il Decreto Legislativo 12/01/2016, n. 6

Visto il Regolamento di istituto

Visto il Patto educativo di responsabilità, nel quale gli esercenti la responsabilità genitoriale si impegnano ad educare i propri figli a rispettare il divieto di fumo vigente nell’istituto e la studentessa/lo studente si impegna a rispettare il divieto di fumo in tutto l’edificio scolastico e nelle sue pertinenze consapevole delle sanzioni vigenti;

D I S P O N E

il divieto di fumare in tutti i locali dell’Istituto e nelle relative pertinenze esterne

Il divieto di fumare è esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.

I funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare sono designati nelle persone di:

Prof.ssa Irene Errera per la sede di via C. Facchinetti, n. 42

Prof. Alessandro Colletti per la sede di di via C. Facchinetti, n. 42;

Prof.ssa Patrizia Perrotta per la sede di via Tiburtina, n. 691;

Sig. Vincenzo Vassallo per la sede di via Tiburtina, n. 691.

I predetti funzionari sono investiti delle funzioni di:

– vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, affissi in tutti i luoghi ove vige il divieto;

– vigilare sull’osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione;

– notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

 

I predetti sono incaricati di svolgere le predette funzioni sia attraverso forme di controllo esercitate in via diretta quanto attraverso segnalazioni agli stessi pervenute da parte di chiunque sia interessato a far rispettare il predetto divieto nei locali e nei luoghi sottoposti agli obblighi di vigilanza.

 

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n. 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L’importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).

 

Il personale scolastico che non osservasse il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, sarà sottoposto a procedimento disciplinare.

Gli studenti, che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimento disciplinare.


Roma, 11/09/2024
Il Dirigente Scolastico

Fabio Cannatà

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

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