Al personale dell’istituto scolastico
Agli studenti
Agli esercenti la responsabilità genitoriale
Ai tutti coloro che accedono nell’istituto scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le disposizioni normative in materia ed in specie:
Vista la L. 24 novembre 1981, n. 689;
Visto l’art. 52 punto 20 della Legge 28/12/2001, n. 448;
Visto l’art. 51 della Legge 16/01/2003, n. 3;
Visto l’Accordo Stato Regioni (24035/2318) 16/12/04;
Visto l’art. 28 comma 2 lett. d del Decreto Legislativo 9/04/2008, n. 81;
Visto il D.L. 12.09.2013, n. 104;
Visto il Decreto Legislativo 12/01/2016, n. 6
Visto il Regolamento di istituto
Visto il Patto educativo di responsabilità, nel quale gli esercenti la responsabilità genitoriale si impegnano ad educare i propri figli a rispettare il divieto di fumo vigente nell’istituto e la studentessa/lo studente si impegna a rispettare il divieto di fumo in tutto l’edificio scolastico e nelle sue pertinenze consapevole delle sanzioni vigenti;
D I S P O N E
il divieto di fumare in tutti i locali dell’Istituto e nelle relative pertinenze esterne
Il divieto di fumare è esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.
I funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare sono designati nelle persone di:
Prof.ssa Irene Errera per la sede di via C. Facchinetti, n. 42
Prof. Alessandro Colletti per la sede di di via C. Facchinetti, n. 42;
Prof.ssa Patrizia Perrotta per la sede di via Tiburtina, n. 691;
Sig. Vincenzo Vassallo per la sede di via Tiburtina, n. 691.
I predetti funzionari sono investiti delle funzioni di:
– vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, affissi in tutti i luoghi ove vige il divieto;
– vigilare sull’osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione;
– notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.
I predetti sono incaricati di svolgere le predette funzioni sia attraverso forme di controllo esercitate in via diretta quanto attraverso segnalazioni agli stessi pervenute da parte di chiunque sia interessato a far rispettare il predetto divieto nei locali e nei luoghi sottoposti agli obblighi di vigilanza.
Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n. 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L’importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).
Il personale scolastico che non osservasse il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, sarà sottoposto a procedimento disciplinare.
Gli studenti, che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimento disciplinare.
Roma, 11/09/2024
Il Dirigente Scolastico
Fabio Cannatà
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993